L'art. 40 del D.L. n. 201/2011 (Decreto salva-Italia), nello stabilire alcune norme finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, ha anche stabilito, al comma 9, che coloro che intendono effettuare erogazioni liberali a favore dei beni ed attività culturali e fruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dagli artt. 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100, comma 2, lettere e) ed f) del TUIR, devono presentare solo un’apposita dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, in luogo della documentazione e delle certificazioni prima richieste. A seguito delle novità, le imprese che hanno effettuato erogazioni liberali nel 2013, per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge, sono tenute, entro il 31 gennaio 2014 ad un solo obbligo di comunicazione, che deve essere effettuata per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite apposito software di compilazione presente sul sito nell'Agenzia stessa. I soggetti che hanno beneficiato di erogazioni liberali nel 2013 sono tenuti, entro il 31 gennaio 2014, ad effettuare la comunicazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo tramite il nuovo modello per beneficiari presente nel sito del Ministero.