Nella Legge di stabilità per il 2014 al comma 174, viene previsto che le somme restituite al soggetto erogatore e già assoggettate ad imposte possono essere dedotte anche negli anni successivi a quello della restituzione . Viene riscritta infatti la lettera d) comma 1 dell'art 10 TUIR . Si tratta di competenze erogate ma rlevatesi successivamento non dovute , per le quali va recuperato quanto già trattenuto e versato. La norma prevede che tali somme siano trattate come oneri deducibili: la novità consiste nel fatto che l'eventuale ammontare non dedotto nell'anno della restituzione in caso ad esempio di incapienza, possa essere dedotto anche successivamente .Viene anche prevista la'ltgernativa di rimborso delle imposte già versate ma sarà necessario per chiarirne le modalità un decreto ministeriale.