News Pubblicata il 23/12/2013

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Quote d'ingresso extracomunitari 2013

Pubblicato il decreto flussi per l'ingresso di lavoratori extracomunitari



Il 19 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013”.
In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:
- 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 200 lavoratori stranieri partecipanti all’esposizione Universale di Milano del 2015;
- 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
Le restanti 12.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.

Fonte: Fisco e Tasse



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