La Cassazione civile sez. VI lav., con ordinanza del 13 dicembre 2013, n. 27812 ha stabilito che ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato.
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