Con la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una guida pratica su alcuni aspetti operativi legati alla possibilità, introdotta dal Decreto liberalizzazioni, di avvalersi di detrazione e rivalsa dell’Iva in presenza di un accertamento definitivo. Il contribuente può esercitare la rivalsa nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, ma solo dopo aver pagato imposte, sanzioni e interessi contenuti in un avviso di accertamento definitivo. Il cessionario o committente potrà, a sua volta, esercitare il diritto alla detrazione dopo aver corrisposto al cedente o prestatore l’Iva addebitatagli in via di rivalsa.
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