Il Tribunale di Torino, con l’Ordinanza del 2 dicembre 2013 ha stabilito che gli art. 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, che regola la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, devono essere interpretati nel senso di distinguere fra diritti spettanti ai dirigenti delle r.s.a., che vengono ora attribuiti a singoli componenti della r.s.u., e quelli delle r.s.a,, quali organismi rappresentativi dei lavoratori, che vengono ora trasferiti alla r.s.u. nel suo complesso, come organismo) a funzionamento collegiale. Pertanto una componente di designazione esclusivamente elettiva della r.s.u. non è legittimata a convocare autonomamente l'assemblea dei lavoratori a norma dell'art. 20 statuto del lavoratore.
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