Con la Risoluzione n. 92/E del 12 dicembre 2013, le Entrate hanno fornito precisazioni in tema di trattamento IVA dei prodotti di oreficeria usati (d’oro e d’argento). In particolare, i chiarimenti hanno riguardato il caso delle cessioni effettuate da operatori commerciali a operatori industriali i quali, anziché utilizzare i beni acquisiti secondo la loro originale utilità, ne operano poi una trasformazione radicale attraverso un processo di fusione o altro. Secondo il Fisco, la destinazione al processo di trasformazione industriale, che rende applicabile il regime dell’inversione contabile (reverse charge), riguarda non solo i “rottami” in senso stretto, ma anche qualsiasi bene d’oro usato, purché il reinserimento nella lavorazione sia evidente e inequivocabile e non dipenda da una scelta dell’industria. Se, invece, gli oggetti d'oro usati siano acquistati allo scopo di rivenderli senza che subiscano alcuna trasformazione, si deve applicare il regime del "margine", di cui all'articolo 36 del Dl 41/1995, qualora il soggetto "compro oro" abbia acquistato da un privato consumatore o da altro soggetto che ha applicato il medesimo regime fiscale, ovvero il regime Iva ordinario nel caso di acquisto da operatori commerciali che a loro volta non abbiano adottato il regime del margine.