Con la Risoluzione n. 90/E dell’11 dicembre, l’Agenzia delle Entrate affronta la questione dell’estraneità del notaio al rapporto tributario e la conseguente esclusione della titolarità del diritto al rimborso da parte del pubblico ufficiale rogante per le somme versate in eccesso in sede di registrazione di atti rogati. Le Entrate affermano, infatti, che la titolarità alla presentazione dell’istanza di rimborso cade unicamente in capo alle parti contraenti e non anche in capo al notaio, poiché è estraneo al rapporto tributario e quindi nulla potrà vantare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
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