Pubblicata dall’INAIL la Circolare n. 56 del 19 novembre 2013 in tema di rimborso dei farmaci agli infortunati e tecnopatici, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del d.lgs 81/08 e s.m.i. nella quale si precisa che, fermo restando la data di decorrenza del diritto in questione, il 13 novembre 2012, data di pubblicazione della Circolare n. 62 del 2012, siano comunque prese in considerazione le richiesta di rimborso dei farmaci al contestuale verificarsi delle condizioni seguenti:
- gli assicurati si trovino al 13 novembre 2012 nello stato di inabilità temporanea assoluta;
- le date delle prescrizioni mediche dei farmaci e dello scontrino fiscale comprovante l’acquisto, ricadano in tale periodo (di inabilità temporanea assoluta) o in eventuale periodo di ricaduta in temporanea relativa all’evento indennizzato.
Tali disposizioni, conclude la nota operativa “sono applicabili ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato”.