I giudici della terza sezione della Corte UE con sede a Strasburgo, con sentenza del 5 dicembre 2013 (cause riunite C‑618/11, C‑637/11 e C‑659/11), hanno affermato che un tributo come la tassa sulla diffusione pubblicitaria in genere rientra nella base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai servizi di diffusione di pubblicità commerciale. A questa conclusione, i togati europei, sono giunti nel risolvere il dubbio interpretativo sulle disposizioni comunitarie, con particolare riferimento agli articoli 11, 73, 78 e 79 di cui alla direttiva 2006/112/CE.