La Cassazione civile con ordinanza del 5 dicembre 2013, n. 27330 ha stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore, irregolarmente soggiornante, di un minore, prevista dall'art. 31, comma 3, del D. Lgs. 286/1998, c.d. testo unico sull'immigrazione, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute del minore, possa derivare dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall'ambiente in cui il minore è cresciuto. Al fine di accertare la sussistenza di tali situazioni il giudice è tenuto, sulla base di fonti interne, internazionali e dell'Unione europea, e della loro prassi applicativa ad operare un bilanciamento del diritto all'unità familiare e del diritto alla sicurezza nazionale.