News Pubblicata il 09/12/2013

Cassazione su condotta antisindacale

Sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 26286 del 25 novembre 2013



La Cassazione civile, sez. Lavoro, 25 novembre 2013, n. 26286 ha affermato che ai fini della qualificazione di condotta antisindacale, la cui repressione è prevista dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, è necessario che ricorra il solo elemento oggettivo, costituito dall’attitudine, anche solo potenziale, del comportamento datoriale a ledere gli interessi tutelati essendo, dunque, sufficiente che sussista l’oggettiva idoneità alla lesione degli interessi collettivi coinvolti, a nulla rilevando la presenza di dolo o colpa in capo al datore di lavoro ovvero la consapevolezza dello stesso di ledere il bene collettivo protetto.

Fonte: Fisco e Tasse



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