La Cassazione civile, sez. Lavoro, 25 novembre 2013, n. 26286 ha affermato che ai fini della qualificazione di condotta antisindacale, la cui repressione è prevista dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, è necessario che ricorra il solo elemento oggettivo, costituito dall’attitudine, anche solo potenziale, del comportamento datoriale a ledere gli interessi tutelati essendo, dunque, sufficiente che sussista l’oggettiva idoneità alla lesione degli interessi collettivi coinvolti, a nulla rilevando la presenza di dolo o colpa in capo al datore di lavoro ovvero la consapevolezza dello stesso di ledere il bene collettivo protetto.