La previsione normativa di cui all'art. 19 della L. 576/1980, in materia di prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa Nazionale Forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. L'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, invero, si riferisce solo al primo caso, mentre in ordine alla seconda fattispecie il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione della menzionata dichiarazione alla Cassa.