La Cassazione civ., sez. Lavoro del 16 settembre 2013, n. 21079 ha affermato il principio di diritto secondo cui, posto che lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, correttamente viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l’attribuzione dell' incarico . L’art. 1744 c.c., però, non prevede una forma particolare per la concessione della facoltà di riscossione, ma stabilisce soltanto che ove la stessa sia stata attribuita all’agente "egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione"