Con una risposta al question time (n. 5-01523) alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta ha affermato che il "prezzo-valore" è un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro. Di conseguenza, non è qualificabile in termini di "agevolazione" e non vi si applica l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2011, secondo il quale, dal 1° gennaio 2014, «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» relativamente agli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento».
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