La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 19 novembre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua.
La Direzione succitata ha risposto affermando che non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella allegata al D.M. 2657/1923. Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti, laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.