La Cassazione civile sezione lavoro con sentenza dell' 8 novembre 2013, n. 25196 ha precisato che il lavoro legittimamente richiesto e prestato oltre il sesto giorno consecutivo comporta l'attribuzione di un compenso specifico - che non coincide ma si cumula con quello spettante per il lavoro domenicale - per la particolare penosità della prestazione determinata dal ritardo nel godimento del riposo settimanale. Tale compenso può consistere, oltre che in un supplemento di paga, nell'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali particolari.