L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013, ha precisato che, in linea generale, l'APE, cioè l'attestato di prestazione energetica che dal 4 agosto scorso è obbligatorio allegare ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito ed ai nuovi contratti di locazione “pena la nullità degli stessi contratti” (art. 6, comma 3-bis, D. Lgs. n. 192/2005, così come modificato dall’art. 6, del D.L. n. 63/2013), non sconta né l'imposta di registro, né l'imposta di bollo. Le Entrate individuano, tuttavia, qualche caso in cui i tributi, per specifici motivi, sono dovuti, come per esempio quando l'APE viene registrato volontariamente per dare data certa all’attestazione: in tal caso, si paga l'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.
Ti potrebbero interessare