La Cassazione civile sezione lavoro, con sentenza del 6 novembre 2013, n. 25197 ha precisato che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro con modalità che superino i limiti del rispetto della verità oggettiva, e si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa suscettibile di provocare anche un danno economico, in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione dei doveri del lavoratore dettati dall’art. 2105 c.c., e può quindi costituire giusta causa di licenziamento.