La Cassazione civile sezione lavoro VI , con ordinanza del 18 novembre 2013, n. 25873 ha precisato che lo straniero che invochi il diritto alla protezione internazionale, e segnatamente all'asilo o alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. 251/2007, non può limitarsi a richiamare la situazione socio-politica dello Stato di origine, ma ha lo specifico onere di provare di essere destinatario di persecuzione diretta e personale per ragioni di nazionalità, politiche, religiose o di appartenenza etnica.