La Cassazione civile, sezione lavoro del 13 novembre 2013, n. 25536 ha precisato che la Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 11, lett. b), della L. 100/1963, ha il potere di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio della libera professione, nonché, ex artt. 20 e 22, comma 3, della L. 21/1986, di verificare il legittimo esercizio della medesima, quindi l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, anche in considerazione della circostanza che per il dottore commercialista iscritto nell'albo professionale sono configurabili tre diversi modelli assicurativi e, perciò, l'iscrizione in detto albo non implica necessariamente l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, costituendo piuttosto un presupposto esterno di quest'ultima iscrizione.