La CTP di Padova, con la sentenza n. 172 depositata il 10 ottobre 2013, ha affermato che gli errori formali commessi nell'applicazione del regime del margine IVA o negli elenchi Intrastat non sono sanzionabili, in quanto prevale la sostanza sulla forma, specie se non viene pregiudicata l'attività di controllo dell'amministrazione. Pertanto, la sola omissione, sulle fatture di acquisto, della dicitura per l'applicazione del regime del margine non è sufficiente per disapplicare la specifica disciplina. Allo stesso modo, l'inserimento delle stesse fatture di acquisto negli elenchi Intrastat è solo un'erronea indicazione di dati non obbligatori, e non un inadempimento da parte del contribuente.