L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 74/E del 6 novembre, ha precisato che le società fiduciarie non possono effettuare la compensazione “verticale” del credito di imposta derivante dal versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (Ivca, istituita con l’articolo 68 del D.L. n. 83/2012) con la stessa imposta dovuta nell’anno, a differenza di quanto avviene per l’imposta sulle riserve matematiche. E' possibile, invece, applicare la disposizione introdotta dalla Legge di stabilità 2013 che prevede un limite al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora detto credito ecceda un determinato limite (calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche).
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