Nell'ipotesi in cui il contribuente non risponda ad un questionario fiscale, risponda tardivamente o non ottemperi ad un invito a comparire, si concretizza sicuramente un pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione.
Non potrà operare, pertanto, la disposizione della legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) che prevede la non punibilità quando il comportamento si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
La sanzione è quella di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 471 del 1997 (da 500 mila a 4 milioni di lire) con possibilità di ravvedimento. (Il Sole 24 Ore)