Con la Risoluzione n. 70/E del 23 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la difficoltà interpretativa della disposizione relativa alla rivalutazione dei beni immobili d'impresa di cui all'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. n. 185/2008 (“decreto anticrisi”). Tale disposizione aveva concesso alle società (di persone e di capitali) che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, pagando un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali. Le due situazioni che hanno causato errori riguardano la misura del tasso di interesse applicato alle due rate successive alla prima (3% annuo) e alla non applicabilità a questi versamenti dell'ulteriore rateizzazione prevista per i saldi e gli acconti delle imposte sui redditi. Ora le Entrate precisano che alle società che hanno rivalutato i propri beni immobili versando l’imposta sostitutiva, ma hanno sbagliato le modalità di pagamento per errata interpretazione della norma istitutiva, non saranno applicate sanzioni.