News Pubblicata il 23/10/2013

Sicurezza: doveri del datore di lavoro

La Cassazione n. 43080 2013 li suddivide in tre categorie: prevenzione tecnica, prevenzione informativa, vigilanza.



La Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 43080 ha stabilito che l’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 626/1994, abrogato dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, impone in capo al datore di lavoro l'individuazione e l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso non corretto della strumentazione di lavoro (nel caso di specie, un carrello elevatore telescopico), anche al fine di impedire che le attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Nello specifico, i doveri incombenti sul datore di lavoro sono riconducibili a tre diverse categorie concettuali: - il dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa - il dovere di prevenzione informativa e formativa - il dovere di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate.

Fonte: Fisco e Tasse



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