La sentenza della Cassazione penale sezione III, 15 ottobre 2013, n. 42334 ha stabilito che commette il reato di cui all'art. 4 della L. 628/1961, il datore di lavoro che ometta di rispondere alla richiesta rivoltagli dall'Ispettorato del lavoro di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della differenza contributiva sulle competenze contrattuali. Tale reato si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all'ispettorato del lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria.