La sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro del 15 ottobre 2013, n. 23365 ha stabilito che il fatto del lavoratore subordinato assente per malattia che presti nel frattempo attività lavorativa presso un terzo può giustificare il licenziamento non solamente nel caso particolare in cui tale comportamento possa compromettere o ritardare la guarigione, ma, più in generale, quando rappresenti violazione dei fondamentali obblighi di correttezza, lealtà e fedeltà che fanno capo al lavoratore. La prestazione di attività lavorativa per conto di terzi può rappresentare infatti implicita ammissione del completo recupero delle energie sufficienti all'esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta; perciò tale comportamento è da ritenersi gravemente sleale e scorretto nei confronti del datore di lavoro.