La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22491 del 2 ottobre scorso, ha affermato che il contribuente che definisce in via agevolata la sanzione principale irrogata per ripetute violazioni delle norme tributarie relative all’emissione dello scontrino fiscale, può vedersi comminare anche la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività. I giudici della Suprema Corte hanno, quindi, negato la possibilità di estendere gli effetti della definizione agevolata della sanzione principale a quella accessoria della sospensione.