La Cassazione civile, sez. lavoro, del 4 ottobre 2013, n. 22728 ha stabilito che l'indennità di mancato preavviso del licenziamento non era esigibile nei confronti dell'impresa committente dal momento che il contratto d'appalto era già cessato prima del licenziamento del lavoratore, per cui il credito in questione non deriva dalla prestazione lavorativa resa nell'esecuzione del contratto d'appalto.