La Cassazione civile sez. lavoro, 10 ottobre 2013, n. 23063 ha stabilito che non è sindacabile la congruità della scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. Non è del resto necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, potendo esse anche essere solo diversamente ripartite ed attribuite ad altri lavoratori . Per questi motivi il licenziamento per giustificato motivo per la soppressione del posto di lavoro è legittimo.