La sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, del 1 ottobre 2013, n. 22398 ha stabilito che l’art. 1218 c.c.è applicabile anche al licenziamento, ed il risarcimento al creditore - il lavoratore licenziato - non è dovuto se il debitore - il datore di lavoro intimante - dimostra che il proprio inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che il difetto di colpa del datore di lavoro nel decidere il licenziamento, derivante dalle giustificazioni, erronee o fuorvianti, fornite dal lavoratore in relazione alla propria condotta in sede di procedimento disciplinare, non esclude l'illegittimità del licenziamento, ove questo non risulti sorretto da giusta causa o giustificato motivo, all'esito degli accertamenti effettuati nel giudizio di impugnazione del licenziamento, ma può incidere sulla diversa domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo, per la parte eccedente la misura minima garantita, consentendone la liquidazione in misura inferiore rispetto alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.