La Cassazione civile, sezione lavoro , con sentenza del 2 ottobre 2013, n. 22538 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto - il quale deve essere reintegrato e risarcito del danno non patrimoniale corrispondente all’incapacità lavorativa - laddove venga accertato che molte delle assenze sono riconducibili all’ambiente lavorativo e, dunque, alla condotta "mobbizzante" del datore di lavoro.