L'INPS, con messaggio n. 15079 del 25 settembre, ha dato un’interpretazione autentica all’art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modifiche nella L. 99/2013, la quale stabilisce che “le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
L’ambito della norma riguarda, tra l’altro, anche la comunicazione preventiva a carico del lavoratore prevista dall’art. 8, comma 5, L. 160/88 e la comunicazione entro i cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa prevista dall’art. 9, comma 1 lett. d) L. n. 223/1991. Le modalità applicative saranno definite nel dettaglio con apposita circolare anche per quanto riguarda eventuali effetti retroattivi della disposizione in argomento.
Comunque, qualora sia presentata la comunicazione preventiva obbligatoria da parte del datore di lavoro, essa deve essere considerata equipollente alle dichiarazioni previste a carico del lavoratore. Pertanto, in presenza di detta comunicazione datoriale, verificabile dall’Istituto tramite la procedura UNILAV, non deve procedersi alla declaratoria di decadenza dal diritto all’integrazione salariale, ovvero dal diritto all’indennità di mobilità, anche qualora il lavoratore abbia omesso di effettuare all’Inps la corrispondente propria comunicazione ai sensi, rispettivamente, dell’art.8, comma 5, L. 160/88 (comunicazione preventiva) e dell’art. 9, comma 1, lett. d) L. n. 223/1991 (comunicazione successiva). In tali casi, verificata la rioccupazione dal sistema UNILAV, l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale (o erogarne la parte spettante in base alla disposizioni di cui alla circ. 130/2010).
Medesima sospensione, ai sensi dell’art. 8, comma 6 e 7 L. n. 223/1991, dovrà essere effettuata per l’indennità di mobilità in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale, mentre in caso di rioccupazione a tempo indeterminato l’indennità di mobilità, come è noto, non dovrà essere più erogata dalla data di assunzione.