News Pubblicata il 27/09/2013

Si applica la ritenuta al Tfr erogato all'erede non residente

Il sostituto italiano che eroga il Tfr deve operare la ritenuta anche se l'indennità è corrisposta agli eredi non residenti.



Con la risoluzione 61/E del 26/09/2013 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello sulla tassazione del Tfr percepito da eredi non residenti in Italia, maturato a seguito del lavoro del de cuiuis svolto in Italia. Con il documento di prassi l'Agenzia conferma la tassazione in Italia delle somme percepite, sia in virtù della normativa nazionale sia di quella convenzionale (nel caso specifico Italia-Regno Unito). Poiché il Tfr e l’indennità di preavviso sono qualificati, ai fini convenzionali, come redditi di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta italiano è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte sulla quota di tali somme spettanti al coniuge del lavoratore non residente deceduto, in ragione dello svolgimento in Italia della prestazione di lavoro. In ogni caso all'atto della tassazione degli emolumenti nel Regno Unito, l'imposta italiana  dovuta ai sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia è ammessa in deduzione dall’imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l’imposta italiana.

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Fonte: Fisco Oggi



TAG: TFR e Fondi Pensione