News Pubblicata il 23/09/2013

Licenziamento: l'immutabilita’ della contestazione non vieta di valutare le inadempienze complessive

Cassazione 21361/2013 su contestazione degli addebiti e licenziamento disciplinare



La Cassazione civile, sez. lav., 18 settembre 2013, n. 21361 ha precisato che il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e che si collocano collocano a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.

Fonte: Fisco e Tasse



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