Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 agosto 2013 ha previsto che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che lo motivi con la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che in quel momento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa - alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte -, ma anche di aver prospettato, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore senza ottenerne il consenso.