La Cassazione penale, sez. III, 17 settembre 2013, n. 38031 ha previsto che nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all'Inps, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento della violazione, ove non effettuato, solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per il pagamento di quanto dovuto, che rende non punibile il fatto.