La Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, con due sentenze depositate ieri 12 settembre, ha affrontato il tema del reato di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA. Secondo la Cassazione, tali reati non sono speciali rispetto alle analoghe violazioni tributarie, quindi, verificandosi il superamento della soglia di punibilità, possono applicarsi entrambe le violazioni. Il contribuente, per escludere la propria colpevolezza, non può invocare la crisi di liquidità al momento della scadenza del versamento che fa scattare il reato, ma deve dimostrare che la crisi perdurava per l'intero periodo precedente l'omesso versamento e provare le cause oggettive che l'hanno determinata.