Nella G.U. n. 212 del 10 settembre 2013 è stato pubblicato il D.M. 6 agosto 2013, che modifica il decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». In particolare, sostituisce del DM. 9 luglio 2012, l’art. 4, i commi da 1 a 4, nel seguente modo:
"1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati."
Tali modifiche sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ossia l' 11 settembre 2013.