La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19716 del 28 agosto 2013, si pronuncia in merito al caso di violazioni commesse dall'amministratore di fatto di una società costituita al solo scopo fraudolento di evadere l’Iva. I giudici della Suprema Corte hanno affermato che a rispondere delle violazioni è l’amministratore come autore e ideatore delle violazioni stesse. Non può, infatti, trovare applicazione l’articolo 7 del D.L. n. 269/2003, in base al quale le sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
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