L’Inpgi, con circolare 4 settembre 2013, n. 6 ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro - - dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo del loro personale assicurato presso l’INPG,I per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotta dalla legge 24 dicembre 2007. Con riguardo all’entità dello sgravio, la circolare precisa che gli importi comunicati dall’INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione. Nel caso in cui - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.