La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20526 depositata venerdì 6 settembre, ha affermato che i termini di decadenza del rimborso dell'IVA versata ma non dovuta su alcune cessioni di beni in virtù di una risposta ad un interpello non decorrono dalla risposta dell'Amministrazione finanziaria, ma da quando è maturato il diritto alla restituzione. Non rileva che il versamento sia stato eseguito perché in precedenza le operazioni erano ritenute imponibili da parte dell'Amministrazione stessa. In sostanza, l'interpello non sposta la decadenza dei termini per richiedere il rimborso.