La Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 11274 del 27 agosto 2001 e n. 11366 del 4 settembre 2001 ha sottolineato che il principio di irretroattività delle leggi, particolarmente quelle tributarie (articolo 3 della legge n. 212/2000 "Statuto del contribuente") non si applica alle norme in materia di procedure di accertamento. Questo principio vale però soltanto con riferimento ai profili sostanziali del rapporto tributario e agli obblighi la cui violazione comporti effetti negativi per il contribuente. Invece le norme procedurali in materia di accertamento possono essere applicate anche a rapporti sostanziali anteriori all'entrata in vigore delle norme stesse. (Fonte: ItaliaOggi)