La Cassazione civile, sez. lavoro, con la sentenza del 7 agosto 2013, n. 18845 ha stabilito che nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere, con il solo obbligo del preavviso e, per quanto riguarda il preponente, con facoltà di sostituire al preavviso dovuto una corrispondente indennità., anche senza il consenso dell'agente, al preavviso dovuto una corrispondente indennità.