La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18730 del 6 agosto scorso, ha affermato che, se un iscritto ad una Cassa nazionale di previdenza (es. avvocato) non comunica i dati relativi al proprio volume d’affari, necessari per la determinazione dei contributi previdenziali a proprio carico, la Cassa ha sempre il diritto di richiedere ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva e agli accertamenti definitivi concernenti gli iscritti. I dati acquisiti possono essere legittimamente utilizzati per l’emissione della cartella di pagamento delle quote spettanti, non versate dall’iscritto.
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