Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza del 28 agosto 2013, n. 4310 ha stabilito che il privato (nel caso di specie un insegnante) che assuma di aver patito un danno a causa di un atto illegittimo della pubblica amministrazione, ha diritto, ove ne ricorrano i presupposti, al risarcimento del danno non patrimoniale, previa allegazione e prova, in termini reali, dell'an e del quantum del pregiudizio subito. La categoria del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., anche nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione dei diritti inviolabili della persona, costituisce un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è possibile "solo a seguito dell'integrale allegazione e prova della sua consistenza materiale e della sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiante" .