La sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. lavoro del 19 agosto 2013, n. 19177 ha stabilito che ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, è legittimo, e razionalmente giustificato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 268 del 1994), il criterio, adottato in sede di accordo collettivo, della maggiore anzianità anagrafica e contributiva, in quanto esso consente di formare una graduatoria rigida e di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro.