L'art. 30-bis del Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013), ha introdotto alcune semplificazioni per i produttori agricoli che intendono vendere direttamente i propri prodotti al consumatore. Aggiornando l'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, infatti, è stata prevista la possibilità (nuovo comma 8-bis) per i produttori agricoli non solo di vendere i propri prodotti per asporto, ma anche di farli consumare utilizzando i locali dell'azienda, nel rispetto ovviamente delle condizioni igienico-sanitarie. Viene vietato, tuttavia, il "servizio assistito di somministrazione", cioè il servizio ai tavoli. Il consumatore può solo acquistare il prodotto dall'agricoltore ed eventualmente degustarlo nei posti a ciò riservati.