La Cassazione civile, sez. Lavoro, con la sentenza del 1 agosto 2013, n. 18418 ha stabilito che in relazione al 2° comma dell’art. 2103 c.c., per il quale l'assegnazione temporanea a mansioni superiori (non per sostituzione con diritto alla conservazione del posto) diviene definitiva ove protratta per un certo periodo, l'espressione "mansioni superiori" deve intendersi in corrispondenza a "categoria superiore"; pertanto anche in relazione al cosiddetto ius variandi del datore di lavoro, cui è consentito di adibire il lavoratore, salva l'irriducibilità della retribuzione, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, la promozione automatica prevista dalla disposizione citata, lungi dal riguardare le mansioni per se stesse considerate, si realizza solo quando alla mansione diversa cui il lavoratore è temporaneamente assegnato corrisponda una categoria superiore in termini di inquadramento e di trattamento economico, alla stregua della disciplina collettiva concretamente applicabile.